Il TAR del Lazio con la sentenza del 17 aprile scorso ha annullato la circolare n° 2 della Funzione Pubblica (circolare che prevedeva l'utilizzo di permessi per motivi personali in caso di assenze per visite specialistiche) e ha sottolineato che la materia delle assenze per visite specialistiche deve essere disciplinata da atti contrattuali.
Il MIUR, alla luce della sentenza del TAR, ha provveduto a trasmettere ai propri Uffici centrali e periferici la nota prot.7457 del 6 maggio u.s. con la quale precisa che le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, rientrano tra quelle per malattia e che la loro giustificazione è costituita dalle certificazioni "rilasciate dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi mediante posta elettronica.”. La nota afferma un principio che riguarda tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione, compresi i lavoratori della scuola.
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